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Assegno di maternità

L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale (che non hanno quindi un lavoro o hanno una copertura previdenziale inferiore al valore del presente assegno) per affrontare l'evento nascita.

La domanda va presentata entro 180 gg. dalla nascita del bambino.

La donna, residente a Novellara, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno che non riceve già un trattamento previdenziale di indennità di maternità e con una situazione economica del nucleo familiare non superiore ad una certa cifra, stabilita annualmente. 
L'assegno è concesso anche alle donne nella cui famiglia anagrafica viene accolto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento un minore. 
Qualora l'interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dalla legge potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale. 
In tal caso la richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata. 

Dove rivolgersi

Ufficio Azienda Speciale I Millefiori

Per informazioni telefonare
0522/655481
Quanto costa

Nessun costo

Come fare / Cosa fare

La domanda va inoltrata dalla madre del bambino nel proprio comune di residenza utilizzando l'apposito modulo di richiesta a cui va allegato l'ISEE. Al posto della madre la domanda può essere presentata da: 1) il padre che al momento della nascita del figlio sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in affidamento esclusivo a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia affidato a terzi; 2) l'affidatario preadottivo a condizione che la domanda non sia già stata presentata dalla moglie affidataria e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica (la norma si applica anche in caso di adozione senza pre affido) 3) l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi.

NB. Nel caso in cui la domanda sia presentata con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, la domanda stessa verrà inviata ad INPS per il pagamento SOLO in seguito alla presentazione del permesso di soggiorno in originale.

Riferimenti normativi

Art. 74 del D.L. 151/2001 Art. 49 L. 488/1999 Art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 445/2000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 337/2011

Pubblicato il: Giovedì, 23 Maggio 2019 - Ultima modifica: Martedì, 17 Ottobre 2023
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